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Cristiana Di Stefano Forum  |  General Category  |  NOTIZIE E CURIOSITA' SU...  |  Vaccini (Moderatore: cristiana)  |  Discussione: DECRETO: INDENNIZZO SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione. « precedente successivo »
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Autore Discussione: DECRETO: INDENNIZZO SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE  (Letto 293 volte)
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« inserita:: Giugno 23, 2008, 07:25:42 pm »

Decreto 6 ottobre 2006: Ministero della Salute. Ricognizione delle modalita' procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. (GU n. 262 del 10-11-2006)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 ottobre 2006


Ricognizione  delle  modalita'  procedurali relative all'indennizzo a
favore  dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a  causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce un ulteriore
indennizzo  ai  soggetti  di  cui  all'art.  1  comma 1,  della legge
25 febbraio 1992, n. 210;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire  le modalita' procedurali di
applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
  Considerate le risultanze dei lavori della Commissione istituita ai
sensi  dell'art.  2  della  legge  29 ottobre  2005,  n.  229, per la
definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4 della
legge  medesima, con decreto del Ministro della salute del 19 gennaio
2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Finalita' e aspetti generali
  1.  Con  il  presente  decreto  si  provvede  a  definire,  in  via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta
applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229.
  2.  I  soggetti  di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre
2005,  n.  229, ai fini della corresponsione dell'indennizzo previsto
dal  medesimo comma quale indennizzo ulteriore rispetto a quello gia'
in  godimento  ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio
1992, n. 210, nonche' dell'assegno una tantum di cui all'art. 4 della
legge  29 ottobre  2005,  n.  229,  presentano  apposita  domanda  al
Ministero della salute.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  decreto, l'ulteriore
indennizzo  di  cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005,
n.   229,  e'  di  seguito  indicato  come  «indennizzo  aggiuntivo»,
l'indennizzo  di  cui  all'art.  1,  comma 1, della legge 25 febbraio
1992,  n.  210,  e'  di  seguito  indicato  come  «indennizzo  base»,
l'assegno  una  tantum di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005,
n. 229, e' di seguito indicato come «assegno una tantum aggiuntivo».
  4.   Il   riconoscimento  dell'entita'  dell'indennizzo  aggiuntivo
decorre  dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005,
n.  229  per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore
della  medesima  legge,  gia'  titolari  dell'indennizzo  base. Per i
soggetti che acquisiscono la titolarita' dell'indennizzo base in data
successiva, il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo spetta dalla
data di decorrenza dell'indennizzo base.

     
                               Art. 2.
              Modalita' di presentazione della domanda
  1.  I  soggetti  di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre
2005,  n.  229  presentano la domanda di cui all'art. 1, comma 2, del
presente  decreto, inoltrandola al Ministero della salute - Direzione
generale  della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e
dei   principi   etici   di   sistema   -  Ufficio  VIII  -  Piazzale
dell'Industria, 20 - 00144 Roma. Nella domanda i medesimi sono tenuti
a  dichiarare  di  essere  beneficiari dell'indennizzo previsto dalla
legge 25 febbraio 1992, n. 210.
  2. La domanda volta ad ottenere l'indennizzo aggiuntivo e l'assegno
una  tantum  aggiuntivo  e' presentata dai soggetti danneggiati o, in
alternativa,  dall'esercente  la  potesta'  genitoriale, dal tutore o
dall'amministratore di sostegno.
  3.  La  domanda  volta ad ottenere i benefici previsti dall'art. 1,
comma 3  della  legge  29 ottobre  2005,  n. 229, e' presentata dagli
aventi  diritto o dai loro rappresentanti, nell'ordine: il coniuge, i
figli,  i  genitori,  i  fratelli  minorenni,  i fratelli maggiorenni
inabili al lavoro.

     
                               Art. 3.
                 Rinuncia ai contenziosi giudiziali
                   in materia di legge n. 210/1992
  1.  Alla domanda i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente
decreto allegano la formale rinuncia a contenziosi giurisdizionali in
materia  di  legge  25 febbraio 1992, n. 210, e producono altresi' la
documentazione  attestante  l'estinzione  degli  eventuali giudizi in
atto per la stessa materia.
  2.  Si  intende  abbia  rinunciato ai benefici previsti dalla legge
29 ottobre   2005,   n.  229,  il  soggetto  che,  gia'  beneficiario
dell'indennizzo base, abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale
favorevole  reso  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore della legge
29 ottobre 2005, n. 229, a seguito di contenzioso in materia di legge
25 febbraio 1992, n. 210.
  3. Coloro che hanno gia' presentato domanda alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto devono integrarla con la documentazione
di cui al comma 1.
  4.  La  Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del
19 gennaio  2006 riceve la documentazione di cui al comma 1 e attesta
l'avvenuta rinuncia ai contenziosi da parte degli interessati.

                                     Art. 4.
        Dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa
  1.  Alla domanda l'interessato allega una dichiarazione dalla quale
risulti  se il soggetto danneggiato beneficia o meno di assistenza da
parte di congiunti e, in caso positivo, indica i nominativi di coloro
che la prestano, alla data di presentazione della domanda, in maniera
prevalente  e  continuativa. Per il periodo intercorrente tra la data
di  entrata  in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e la data
di  presentazione  della  domanda,  vanno  indicati  i nominativi dei
congiunti  che  abbiano  prestato  tale  assistenza,  precisando  per
ciascuno  di  essi  il  periodo di effettiva assistenza assicurata in
maniera prevalente e continuativa.
  2.  Nel  caso  vengano  indicati nominativi di congiunti che non si
riferiscano  al coniuge o a soggetti legati al danneggiato da vincolo
di   parentela  non  superiore  al  quarto  grado,  occorre  allegare
specifica   documentazione   attestante   la   effettiva   assistenza
assicurata in maniera prevalente e continuativa.
  3. Coloro che hanno gia' presentato la domanda alla data di entrata
in vigore del presente decreto devono integrarla con la dichiarazione
di cui al comma 1.

     
                               Art. 5.
               Quota spettante a congiunti e familiari
  1.  In  caso  di dichiarazione positiva di assistenza assicurata da
congiunti   in   maniera   prevalente  e  continuativa,  l'indennizzo
aggiuntivo  e'  corrisposto  per  meta' al soggetto danneggiato e per
l'altra   meta'   ai  congiunti  che  prestano  od  abbiano  prestato
assistenza  prevalente e continuativa. Se il danneggiato e' minore di
eta'  o incapace di intendere e di volere, l'indennizzo aggiuntivo e'
corrisposto   per   intero   ai  congiunti  conviventi  che  prestano
assistenza  continuativa  in maniera prevalente rispetto ad eventuali
altri congiunti conviventi.
  2.  In  caso  di  dichiarazione  negativa di assistenza da parte di
congiunti   in   maniera   prevalente  e  continuativa,  l'indennizzo
aggiuntivo  e' interamente corrisposto al soggetto danneggiato, salva
la  facolta'  da  parte  del  soggetto interessato di modificare tale
dichiarazione anche in fase successiva.
  3.  In  caso  di  morte dei congiunti di cui al comma 1 della legge
29 ottobre  2005,  n.  229,  l'indennizzo  aggiuntivo  e' corrisposto
interamente al danneggiato, salva la facolta', da parte dello stesso,
di  dichiarare  l'eventuale  intervenuta assistenza da parte di altri
congiunti,  mentre, se il danneggiato e' minore di eta' o incapace di
intendere   e   di  volere,  il  medesimo  indennizzo  aggiuntivo  e'
corrisposto   per   intero   ai  familiari  conviventi  che  prestano
assistenza  in  maniera prevalente continuativa, per tutto il periodo
di esistenza in vita del danneggiato.
  4.  La  quota  spettante  ai  congiunti o familiari e' ripartita in
parti uguali tra loro.
  5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  in  applicazione della legge
29 ottobre  2005,  n.  229,  con il termine «conviventi» si intendono
coloro  che  dall'anagrafe  comunale  risultano essere iscritti nello
stesso stato famiglia.

     
                               Art. 6.
         Modalita' di corresponsione dei benefici economici
  1.  Il  Ministero  della  salute  procede  alla  corresponsione, ai
soggetti interessati, degli importi corrispondenti ai benefici di cui
alla  legge 29 ottobre 2005, n. 229, previo riscontro d'ufficio circa
l'effettiva  titolarita' dell'indennizzo base, dopo aver acquisito la
documentazione  di  cui  all'art.  3,  comma 1, e previa trasmissione
all'Ufficio  competente indicato nell'art. 2, comma 1, da parte degli
stessi soggetti, dei propri dati anagrafici, fiscali e bancari.
  2.  In  fase  di prima applicazione viene attribuita priorita' alle
domande  presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  ed alle domande gia' presentate e
perfezionate  con  l'integrazione della documentazione mancante entro
la scadenza medesima.
  3.  L'ammontare  dell'indennizzo  aggiuntivo  e'  corrisposto nella
misura  degli  importi  indicati  nel  prospetto allegato al presente
decreto, cosi' come determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e art.
2,  comma 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dalla Commissione di
cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006.
  4.   L'indennizzo   aggiuntivo   viene  corrisposto  mensilmente  e
posticipatamente  ed  e'  interamente rivalutato ogni anno in base al
tasso di inflazione programmata.
  5. L'ammontare dell'assegno una tantum aggiuntivo viene corrisposto
sulla base della definizione degli importi da parte della Commissione
di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006.
  6. Le modalita' di corresponsione degli importi dovuti, per effetto
dei  benefici  di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, sono quelle
adottate   per  la  liquidazione  dei  benefici  di  cui  alla  legge
25 febbraio  1992,  n.  210,  e  quelle contenute nella circolare del
Ministero  della  sanita'  del  3 maggio  1994  («Liquidazione  degli
indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992»).
  7. In caso di decesso di un beneficiario delle provvidenze previste
dalla  legge  29 ottobre  2005,  n.  229,  il  Ministero della salute
provvede  alla  liquidazione  in favore degli eredi dei ratei rimasti
insoluti. A tal fine deve essere presentata dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  da  cui  risultino  gli  aventi diritto o,
qualora  esistente,  copia  del testamento, oltre ai dati anagrafici,
fiscali e bancari.
  8.  In  caso  di  opzione  per  l'indennizzo  aggiuntivo  da  parte
dell'avente  diritto  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 3  della  legge
29 ottobre  2005,  n.  229,  lo  stesso  e'  corrisposto per tutto il
periodo   per   cui  e'  corrisposto  l'indennizzo  base  alternativo
all'assegno  una  tantum  previsto  dall'art. 2, comma 3, della legge
25 febbraio 1992, n. 210.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 6 ottobre 2006
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78

              ---->  Vedere allegato  <----
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