Decreto 6 ottobre 2006: Ministero della Salute. Ricognizione delle modalita' procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. (GU n. 262 del 10-11-2006)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 ottobre 2006 Ricognizione delle modalita' procedurali relative all'indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce un ulteriore
indennizzo ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1, della legge
25 febbraio 1992, n. 210;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' procedurali di
applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
Considerate le risultanze dei lavori della Commissione istituita ai
sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per la
definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4 della
legge medesima, con decreto del Ministro della salute del 19 gennaio
2006;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e aspetti generali
1. Con il presente decreto si provvede a definire, in via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta
applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229.
2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre
2005, n. 229, ai fini della corresponsione dell'indennizzo previsto
dal medesimo comma quale indennizzo ulteriore rispetto a quello gia'
in godimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio
1992, n. 210, nonche' dell'assegno una tantum di cui all'art. 4 della
legge 29 ottobre 2005, n. 229, presentano apposita domanda al
Ministero della salute.
3. Per le finalita' di cui al presente decreto, l'ulteriore
indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005,
n. 229, e' di seguito indicato come «indennizzo aggiuntivo»,
l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio
1992, n. 210, e' di seguito indicato come «indennizzo base»,
l'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005,
n. 229, e' di seguito indicato come «assegno una tantum aggiuntivo».
4. Il riconoscimento dell'entita' dell'indennizzo aggiuntivo
decorre dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005,
n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore
della medesima legge, gia' titolari dell'indennizzo base. Per i
soggetti che acquisiscono la titolarita' dell'indennizzo base in data
successiva, il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo spetta dalla
data di decorrenza dell'indennizzo base.
Art. 2.
Modalita' di presentazione della domanda
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre
2005, n. 229 presentano la domanda di cui all'art. 1, comma 2, del
presente decreto, inoltrandola al Ministero della salute - Direzione
generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e
dei principi etici di sistema - Ufficio VIII - Piazzale
dell'Industria, 20 - 00144 Roma. Nella domanda i medesimi sono tenuti
a dichiarare di essere beneficiari dell'indennizzo previsto dalla
legge 25 febbraio 1992, n. 210.
2. La domanda volta ad ottenere l'indennizzo aggiuntivo e l'assegno
una tantum aggiuntivo e' presentata dai soggetti danneggiati o, in
alternativa, dall'esercente la potesta' genitoriale, dal tutore o
dall'amministratore di sostegno.
3. La domanda volta ad ottenere i benefici previsti dall'art. 1,
comma 3 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e' presentata dagli
aventi diritto o dai loro rappresentanti, nell'ordine: il coniuge, i
figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni
inabili al lavoro.
Art. 3.
Rinuncia ai contenziosi giudiziali
in materia di legge n. 210/1992
1. Alla domanda i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente
decreto allegano la formale rinuncia a contenziosi giurisdizionali in
materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210, e producono altresi' la
documentazione attestante l'estinzione degli eventuali giudizi in
atto per la stessa materia.
2. Si intende abbia rinunciato ai benefici previsti dalla legge
29 ottobre 2005, n. 229, il soggetto che, gia' beneficiario
dell'indennizzo base, abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale
favorevole reso dopo la data di entrata in vigore della legge
29 ottobre 2005, n. 229, a seguito di contenzioso in materia di legge
25 febbraio 1992, n. 210.
3. Coloro che hanno gia' presentato domanda alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono integrarla con la documentazione
di cui al comma 1.
4. La Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del
19 gennaio 2006 riceve la documentazione di cui al comma 1 e attesta
l'avvenuta rinuncia ai contenziosi da parte degli interessati.
Art. 4.
Dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa
1. Alla domanda l'interessato allega una dichiarazione dalla quale
risulti se il soggetto danneggiato beneficia o meno di assistenza da
parte di congiunti e, in caso positivo, indica i nominativi di coloro
che la prestano, alla data di presentazione della domanda, in maniera
prevalente e continuativa. Per il periodo intercorrente tra la data
di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e la data
di presentazione della domanda, vanno indicati i nominativi dei
congiunti che abbiano prestato tale assistenza, precisando per
ciascuno di essi il periodo di effettiva assistenza assicurata in
maniera prevalente e continuativa.
2. Nel caso vengano indicati nominativi di congiunti che non si
riferiscano al coniuge o a soggetti legati al danneggiato da vincolo
di parentela non superiore al quarto grado, occorre allegare
specifica documentazione attestante la effettiva assistenza
assicurata in maniera prevalente e continuativa.
3. Coloro che hanno gia' presentato la domanda alla data di entrata
in vigore del presente decreto devono integrarla con la dichiarazione
di cui al comma 1.
Art. 5.
Quota spettante a congiunti e familiari
1. In caso di dichiarazione positiva di assistenza assicurata da
congiunti in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo
aggiuntivo e' corrisposto per meta' al soggetto danneggiato e per
l'altra meta' ai congiunti che prestano od abbiano prestato
assistenza prevalente e continuativa. Se il danneggiato e' minore di
eta' o incapace di intendere e di volere, l'indennizzo aggiuntivo e'
corrisposto per intero ai congiunti conviventi che prestano
assistenza continuativa in maniera prevalente rispetto ad eventuali
altri congiunti conviventi.
2. In caso di dichiarazione negativa di assistenza da parte di
congiunti in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo
aggiuntivo e' interamente corrisposto al soggetto danneggiato, salva
la facolta' da parte del soggetto interessato di modificare tale
dichiarazione anche in fase successiva.
3. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1 della legge
29 ottobre 2005, n. 229, l'indennizzo aggiuntivo e' corrisposto
interamente al danneggiato, salva la facolta', da parte dello stesso,
di dichiarare l'eventuale intervenuta assistenza da parte di altri
congiunti, mentre, se il danneggiato e' minore di eta' o incapace di
intendere e di volere, il medesimo indennizzo aggiuntivo e'
corrisposto per intero ai familiari conviventi che prestano
assistenza in maniera prevalente continuativa, per tutto il periodo
di esistenza in vita del danneggiato.
4. La quota spettante ai congiunti o familiari e' ripartita in
parti uguali tra loro.
5. Ai fini del presente decreto, in applicazione della legge
29 ottobre 2005, n. 229, con il termine «conviventi» si intendono
coloro che dall'anagrafe comunale risultano essere iscritti nello
stesso stato famiglia.
Art. 6.
Modalita' di corresponsione dei benefici economici
1. Il Ministero della salute procede alla corresponsione, ai
soggetti interessati, degli importi corrispondenti ai benefici di cui
alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, previo riscontro d'ufficio circa
l'effettiva titolarita' dell'indennizzo base, dopo aver acquisito la
documentazione di cui all'art. 3, comma 1, e previa trasmissione
all'Ufficio competente indicato nell'art. 2, comma 1, da parte degli
stessi soggetti, dei propri dati anagrafici, fiscali e bancari.
2. In fase di prima applicazione viene attribuita priorita' alle
domande presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto ed alle domande gia' presentate e
perfezionate con l'integrazione della documentazione mancante entro
la scadenza medesima.
3. L'ammontare dell'indennizzo aggiuntivo e' corrisposto nella
misura degli importi indicati nel prospetto allegato al presente
decreto, cosi' come determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e art.
2, comma 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dalla Commissione di
cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006.
4. L'indennizzo aggiuntivo viene corrisposto mensilmente e
posticipatamente ed e' interamente rivalutato ogni anno in base al
tasso di inflazione programmata.
5. L'ammontare dell'assegno una tantum aggiuntivo viene corrisposto
sulla base della definizione degli importi da parte della Commissione
di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006.
6. Le modalita' di corresponsione degli importi dovuti, per effetto
dei benefici di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, sono quelle
adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge
25 febbraio 1992, n. 210, e quelle contenute nella circolare del
Ministero della sanita' del 3 maggio 1994 («Liquidazione degli
indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992»).
7. In caso di decesso di un beneficiario delle provvidenze previste
dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, il Ministero della salute
provvede alla liquidazione in favore degli eredi dei ratei rimasti
insoluti. A tal fine deve essere presentata dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' da cui risultino gli aventi diritto o,
qualora esistente, copia del testamento, oltre ai dati anagrafici,
fiscali e bancari.
8. In caso di opzione per l'indennizzo aggiuntivo da parte
dell'avente diritto ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge
29 ottobre 2005, n. 229, lo stesso e' corrisposto per tutto il
periodo per cui e' corrisposto l'indennizzo base alternativo
all'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, della legge
25 febbraio 1992, n. 210.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 6 ottobre 2006
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78
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