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« inserita:: Marzo 25, 2009, 11:43:47 am » |
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24/03/2009
Un prodotto per essere considerato un cosmetico, verrà valutato caso per caso, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche. Oggi il Parlamento europeo ha adottato un regolamento che rafforza le attuali norme di sicurezza dei cosmetici che, per entrare nel mercato, dovranno essere sottoposti a una valutazione della sicurezza, e il produttore dovrà elaborare una relazione sulla sicurezza in base alle indicazioni del regolamento. Per 10 anni egli dovrà, inoltre, tenere una documentazione informativa sul prodotto per il quale è responsabile.
Aumenta, dunque, la responsabilità della persona, giuridica o fisica, che fabbrica, controlla o distribuisce il prodotto cosmetico. Se il prodotto venduto non fosse conforme ai requisiti stabiliti, spetterà a questo soggetto il compito di adottare tutte le misure correttive necessarie, inclusi la notifica alle autorità competenti e il ritiro dal mercato.
Il nuovo regolamento conferma le circa 1.370 sostanze che è proibito utilizzare nei cosmetici. Tra queste figurano l'arsenico, il cloro, il curaro, il mercurio, la nicotina, il piombo, le sostanze radioattive, la stricnina, il cloroformio, i catrami di carbone, numerosi idrocarburi e gas, la pece e diverse paraffine. L'uso di altre sostanze - come l'ammoniaca, l'acqua ossigenata o il nitrato d'argento - è permesso con precise limitazioni di impiego, di concentrazione. Il regolamento elenca inoltre i coloranti, i conservanti e i filtri UV ammessi. Sono rafforzate, inoltre, le norme relative all'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, sulle quali pende un divieto generalizzato.
Gli eurodeputati hanno voluto introdurre nuove norme sull'eventuale utilizzo di nanomateriali nei cosmetici, attualmente presenti nel 5% dei prodotti. Per nanomateriale s'intende "ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm". Questa definizione dovrà essere adattata ai progressi scientifici. Per ogni prodotto contenente nanomateriali dovrà essere assicurato "un livello elevato di protezione del consumatore e della salute umana". Nell'elenco degli ingredienti esposto sulle confezioni dei cosmetici dovrà figurare chiaramente la presenza di nanomateriali. Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione metterà a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato.
Per quanto riguarda le etichette, esse dovranno contenere anche informazioni sulla funzione del cosmetico, la durata di conservazione minima, le precauzioni particolari per l'impiego e una lista degli ingredienti elencati in ordine decrescente di peso. Per l'etichetta, inoltre, non dovranno essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, "che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono".
La Commissione Ue dovrà stabilire un piano d'azione, in cooperazione con gli Stati membri, riguardante le dichiarazioni ("claims") figuranti sui cosmetici e fissare le priorità per determinare criteri comuni che giustificano il loro uso. Dovrà poi adottare un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate sui prodotti cosmetici.
Saranno gli Stati membri a vigilare sul rispetto del regolamento "attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato". Dovranno poi vigilare sul rispetto dei principi delle buone prassi di fabbricazione e conferire alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire loro di espletare i loro compiti in modo adeguato. Infine, per contribuire a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l'efficienza, occorrerà garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di fornitura. (2009 - redattore: GA)
Fonte: helpconsumatori.it
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