Titolo: Uranio impoverito, missioni all'estero: ecco come ottenere indennizzo malattie Inserito da: cristiana - Maggio 01, 2009, 12:48:54 pm Uranio impoverito e missioni all'estero:
ecco come ottenere l'equo indennizzo per le malattie contratte in servizio I soldati colpiti da patologie derivanti dalla continua esposizione alle nano-particelle di metalli pesanti potranno avanzare domanda per il riconoscimento della causa di servizio. Lo prevede il Dpr 37/2009 I militari in missione all'estero colpiti da malattie causate dall'esposizione di nano-particelle di uranio impoverito e plutonio possono ottenere l'equo indennizzo. Lo prevede il Dpr 37/2009 (qui leggibile come documento correlato). Sette articoli in tutto che disciplinano termini e modalità per il riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali. Il provvedimento è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 93 del 22 aprile 2009. In pillole. I soldati che hanno partecipato a missioni internazionali di pace e aiuto umanitario e che hanno contratto patologie derivanti dalla continua esposizione alle nano-particelle di metalli pesanti potranno avanzare la domanda per il riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo. Il decreto del presidente della Repubblica dà attuazione all'articolo 2 commi 78 e 79 della legge 244/07 (la Finanziaria 2008). Pertanto, i soggetti che abbiano contratto malattie causate dall'esposizione e dall'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, o dalla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosioni di materiale bellico, hanno diritto all'elargizione di cui all'articolo 5, commi 1 e 5 della legge 206/04. I beneficiari. I soggetti che possono beneficiare dell'elargizione vanno individuati tra il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero e nei poligoni di tiro e di stoccaggio delle munizioni; i cittadini italiani che operano nei settori della cooperazione o impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto. Hanno diritto al risarcimento anche il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei militari o i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie contratte in servizio. (cri.cap) GAZZETTA UFFICIALE Fonte: dirittoegiustizia.it giuffre.it |