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MERCURIO amalgame e composti

Al Punto 7 del DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 2004

Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 139 del testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124

QUINDI I DENTISTI SANNO BENISSIMO CHE SONO PERICOLOSE!!!

E LORO SONO TUTELATI DALLA LEGGE QUANDO SI AMMALANO

Gazzetta Ufficiale N. 153 del 2 luglio 2004 DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 2004 Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 oltre che delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
Visto il comma 4 dello stesso art. 10 che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono effettuati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta della commissione scientifica sopra richiamata;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione scientifica di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, concernente «Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali»; Visto che il comma 4 del citato art. 10 ha inoltre disposto che l'elenco delle malattie
di cui all'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 debba contenere anche liste di malattie di probabile e
di possibile origine lavorativa;
Vista la delibera n. 3 assunta in data 22 marzo 2004, con cui la predetta commissione scientifica ha proposto un elenco costituito
da tre liste: lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di elevata probabilita'; lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di limitata probabilita'; lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa e' possibile;
Considerato che la proposta ha tenuto conto della raccomandazione 90/326/CEE cosi' come sostituita dalla raccomandazione 2003/670/CE;

DECRETA:

Art. 1.
1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'elenco e' costituito: dalla lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di elevata probabilita'; dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di limitata probabilita'; dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa e' possibile.
3. L'elenco di cui ai commi precedenti sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973.
Art. 2.
1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e II, va indicato il codice identificativo, riportato in dette liste, della malattia correlata all'agente.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2004
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 3, foglio n. 1
 
Allegato (parte I)


 
 
L'immagine sopra mostra che tra gli elementi tossici ci sono anche le amalgame al mercurio che sono causa di alcune serie malattie professionali.... significa che al dentista viene riconosciuta una malattia causata dal contatto con le amalgame al mercurio, mentre al paziente che ne respira i vapori 24 ore su 24, il dentista e tutto il mondo scientifico continuano a ripetere, sapendo di mentire, che l'amalgama è innocua!

Eppure finalmente anche il Parlamento Europeo ha dichiarato che:
"La più importante fonte di esposizione al mercurio è l’inalazione dei vapori di mercurio provenienti dagli amalgami dentali."

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