Autore Topic: GRAVE DISCRIMINAZIONE SESSUALE VERSO I DISABILI  (Letto 11245 volte)

cristiana

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GRAVE DISCRIMINAZIONE SESSUALE VERSO I DISABILI
« il: Luglio 30, 2010, 10:50:38 »
Come mai le toilette riservate ai disabili
non fanno nessuna differenza tra uomini e donne?


Il 16/10/08 finalmente, dopo secoli di discriminazione, è stata inaugurata la prima toilette per gay.
I disabili invece, oltre alle altre continue discriminazioni ed umiliazioni, devono continuare a subire anche quella di non avere riconosciuto il diritto alla propria sessualità.


Infatti, nei luoghi pubblici, anche negli ospedali, ci sono toilettes per uomini, per donne e per disabili quando sono presenti tra l'altro, senza distinzione di sesso, come se appunto un disabile non abbia una propria identità sessuale.
QUESTO E' OLTRAGGIOSO E NON PIU' TOLLERABILE!


Articolo 3 della Costituzione Italiana
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità
“Dove si rispettano di diritti umani? A cominciare dai posti più modesti ed ordinari”
Dal discorso di Louise Arbour, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani


Siglata il 30 marzo 2007 a New York, è la prima grande Convenzione Internazionale del Terzo Millennio.
E ha al suo attivo un significativo record: 81 Paesi firmatari nel primo giorno (il 13 dicembre 2007), quattro volte il numero di firme in genere raccolte da una Convenzione per essere adottata.
Significativo, anche, il cospicuo numero di firme raccolte dal Protocollo facoltativo (ben 44), che regolamenta l’azione del Comitato internazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità nel recepimento delle denunce di violazione.
La Convenzione rappresenta un cambio di paradigma e di impostazione verso la condizione delle persone con disabilità. Particolarmente importante nell’applicazione a livello nazionale, sarà il rispetto della capacità giuridica di tutte le persone con disabilità: un cambiamento sostanziale per l’intero sistema della giustizia in tutti i Paesi. Anche il diritto all’educazione e all’educazione inclusiva, ha sottolineato l’Alto Commissario, rappresenta una rivoluzione: un sistema educativo aperto a tutti produrrà un grande vantaggio per l’intera società.
Di fondamentale importanza i principi generali della Convenzione:1. il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone
2. la non discriminazione
3. la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società
4. il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa
5. la parità di opportunità
6. l’accessibilità
7. la parità tra uomini e donne
8. il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità
9. il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità
La Convenzione, che riguarda oltre 650 milioni di persone che in tutto il mondo sono costrette a convivere con le difficoltà legate alla loro condizione e alle discriminazioni più diverse, riafferma i diritti inalienabili che appartengono a ciascun individuo e che non possono essere negati proprio alla parte più fragile della popolazione.

DIRITTI FONDAMENTALI NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA
ATTO
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 1° giugno 2005, "Strategia quadro per la non discriminazione e la parità di opportunità per tutti" [COM(2005) 224 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]
SINTESI
La garanzia di una protezione giuridica efficace contro le discriminazioni
Nel 2000, l'Unione europea ha adottato due direttive (direttiva 2000/43/CE e 2000/78/CE) che vietano le discriminazioni dirette o indirette basate sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni, sull'handicap, sull'età ovvero sull'orientamento sessuale. Tali testi contengono definizioni precise della discriminazione diretta e indiretta, nonché delle molestie.


Costituzione federale della Confederazione Svizzera Stato di diritto in senso materiale
Art. 8 Uguaglianza giuridica
1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

Cristiana

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