Autore Topic: Dott. Callioni: colpevole o innocente di fronte alla legge e alla morale?  (Letto 18984 volte)

cristiana

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    • Intossicazioni croniche da accumulo di elementi tossici
20/06/08

Non molto tempo fa, il dott. Callioni ha partecipato ad un'intervista video trasmessa su Corriere.it salute.

Ho trascritto parola per parola quanto è stato detto e confrontando alcune frasi trascritte (che ho evidenziato in rosso) con il decreto legge del 2001, salta agli occhi che qui si rasentano i limiti della legalità, poichè il presidente dell'Andi dichiara di violarlo, di averlo violato ed invita i suoi colleghi a fare altrettanto.
Anche se non sono laureata in legge, credo che ci troviamo di fronte ad una palese violazione del decreto Sirchia, con possibili estremi di reati di REO CONFESSO ed ISTIGAZIONE A DELINQUERE.

Riporto l'unico punto della legge da cui però si presuppongono i reati citati sopra.
Non emergono dal video prove che altri punti del decreto vengano violati, poichè nessuno è a conoscenza del fatto se i pazienti vengano informati di possibili problematiche derivate dalla posa di otturazioni in amalgama (consenso informato), di come sia strutturato lo studio dentistico, di quali strumenti abbia usato e di come li abbia usati, se vengano eseguiti patch test o altri esami per valutare le condizioni di gravidanza per esempio, o allergie, o altre patologie, ecc.:
 .... Ritenuto   di  definire  raccomandazioni  e  limitazioni  d'uso  in
particolari situazioni;
                              Decreta: ....
                               Art. 2. ........
f) evitare  per  prudenza la posa e la rimozione dell'amalgama in
pazienti  con  allergia  per  l'amalgama,  gravidanza,  allattamento,
bambini sotto i sei anni d'età, pazienti con gravi nefropatie;


In nessuna riga del decreto c'è scritto o riportato che sia lasciata alla facoltà e volontà del dentista rispettare o meno questa legge, o che sia a discrezione del dentista mettere amalgame in bocca a quei soggetti, che valuta di volta in volta non si sa poi in base a cosa... spero faccia test ed esami almeno.

ECCO LA TRASCRIZIONE COMPLETA DEL VIDEO:
Otturazioni in amalgama pericolose?
Il presidente dell'Associazione Nazionale Dentisti: «Nessun problema provato. Rischioso rimuoverle senza precauzioni»:


LUIGI RIPAMONTI: Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un problema che riguarda i denti ed in particolare le otturazioni dentali. Da anni si discute sulla possibile nocività di un materiale usato per le otturazioni che si chiama amalgama che conterrebbe mercurio (*)  e questo mercurio farebbe molto male alla salute secondo alcuni, non farebbe nulla secondo altri (**). Parliamo di questo annoso problema col dott. Roberto Callioni, presidente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Dott. Callioni, ci vuole spiegare un po’ questo problema del mercurio nell’amalgama? È vero? Non è vero? Quali sono le ultime notizie?
DOTT. CALLIONI: Non è ancora stato definito allo stato attuale l’eventuale danno portato dall’amalgama dentale (***). In realtà bisogna avere delle precauzioni esclusivamente nel bambino al di sotto dei 6 anni e nella donna gravida.
LUIGI RIPAMONTI: Quindi vuol dire che alle donne gravide e ai bambini sotto ai 6 anni non bisogna fare otturazioni con questo materiale.
DOTT. CALLIONI: Bisogna che il dentista valuti di volta in volta se è il caso di farlo o meno, non c’è una negazione assoluta. (****)
LUIGI RIPAMONTI: Ma è possibile fare otturazioni anche con materiali diversi?
DOTT. CALLIONI: Sì, compositi che rimangono comunque dei prodotti chimici.
LUIGI RIPAMONTI: Ecco, per quanto riguarda l’assoluzione o meno del mercurio so che abbastanza di recente la Food and Drug Administration (FDA) l’ente americano che controlla i farmaci e gli alimenti ha detto che.. “non siamo ancora pronti a dare una completa assoluzione a questo problema, cioè assolvere completamente l’amalgama”
DOTT. CALLIONI: E’ assolutamente corretta come indicazione, di conseguenza è improprio immaginare di rimuovere quelle otturazioni in amalgama pre esistenti, quando queste funzionano ancora, nella misura in cui, se c’è un’operazione che comporta effettivi rischi è proprio la rimozione di queste amalgame che deve essere fatta con estrema delicatezza e quindi con un’aspirazione assolutamente idonea.
LUIGI RIPAMONTI: Mi sembra di capire che potrebbe essere forse essere pericoloso averle in bocca, ma in realtà potrebbe essere più pericoloso farsele togliere, se non viene fatto un lavoro a super regola d’arte.
DOTT. CALLIONI: Esatto.
LUIGI RIPAMONTI: Quali potrebbero essere i problemi che dà il mercurio contenuto nell’amalgama o nell’amalgama che viene asportata?
DOTT. CALLIONI: Ma addirittura si parlava di forme di intossicazioni e di forme di allergie.
LUIGI RIPAMONTI: In realtà i vostri dati cosa vi dicono?
DOTT. CALLIONI: Assolutamente assolvono l’amalgama d’argento che sotto l’aspetto prettamente terapeutico, cioè curare la carie rimane sempre un ottimo materiale.
LUITI RIPAMONTI: Lei userebbe questo materiale per fare un’otturazione a suo figlio?
DOTT. CALLIONI: Assolutamente si, l’ho fatto. (****)
LUIGI RIPAMONTI: Grazie dottore, arrivederci a tutti.

(*) come "conterrebbe"? Si mette in dubbio anche questo? 
(**) e secondo chi il mercurio, secondo elemento tossico più pericoloso al mondo, non fa male alla salute?   Quale studio scientifico o scienziato afferma che il mercato non è pericoloso per la salute?
(***) nel 2004 ai dentisti (non ai pazienti   ) sono state riconosciute le malattie professionali causate dall'amalgama
(****) dichiarando di avere la facoltà di decidere se otturare o meno i denti con amalgama anche a donne gravide e bambini sotto i 6 anni, si incita i colleghi a fare lo stesso, quindi si incita a violare la legge. Quando afferma di aver messo amalgame in bocca al figlio, dichiara di averle messe ad un bambino (non sappiamo che età avesse se meno di 6 o più di 6 anni), si incita i colleghi a mettere le amalgame in bocca ai loro figli ed ai figli dei pazienti di età non specificata.


Codice di Deontologia Medica

Art. 1
- Definizione -
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano.

Art. 2
- Potestà e sanzioni disciplinari -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge.
Le sanzioni, nell'ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli atti.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.

Art. 3
- Doveri del medico -
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.

Art. 5
- Educazione alla salute e rapporti con l'ambiente-
Il medico è tenuto a considerare l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora quale fondamentale determinante della salute dei cittadini.
A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa all'utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile.
Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva.

Art. 14
- Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico
Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.
Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.

Art. 33
- Informazione al cittadino -
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.
Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.

Art. 35
- Acquisizione del consenso -
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge
e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.
Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

Se un avvocato o un giudice legge questo post e vuol lasciare un commento o un consiglio, come chiunque del resto, mi piacerebbe sapere come la legge e la deontologia professionale interpretano ciò che si vede ed ascolta in questo video.
« Ultima modifica: Luglio 24, 2010, 05:27:29 da cristiana »
Cristiana

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