Qualche informazione su questi argomenti:
Radiazioni non ionizzanti (RNI): possono essere suddivise in radiazioni infrarosse (imp. di riscaldamento, corpi incandescenti), radiazioni ultraviolette (saldatura, fusione di metalli, sterilizzazione), raggi laser (microchirurgia, stampanti laser), radiofrequenze e microonde (saldatura al plasma, sterilizzazione cibi confezionati, applicazioni in medicina, telecomunicazioni). I pericoli legati alle RNI dipendono da diversi fattori quali ed esempio il tipo di radiazione, la sua intensità e la quantità assorbita. E' ormai riconosciuto che l'esposizione non controllata a RNI può comportate l'insorgenza dei seguenti disturbi: cataratta, alterazioni del sistema nervoso, disturbi uditivi, effetti sul sistema neuroendocrino.
Radiazioni ionizzanti RI: sono costituite da fotoni o particelle aventi la capacità di determinare direttamente o indirettamente la formazione di ioni e quindi dar luogo a ionizzazioni della materia con la quale interagiscono. Si distinguono in radiazioni corpuscolari (particelle alfa e beta, residui di fissione, etc.) e radiazioni elettromagnetiche (raggi x e gamma). I danni derivanti dall'esposizione a RI possono manifestarsi a breve o lunga distanza di tempo. Esse hanno una diversa gravità che può variare dall'infiammazione della pelle all'alterazione delle cellule.
L'inquinamento elettromagnetico, meglio conosciuto come "Elettrosmog", rappresenta oggi uno dei principali problemi per la qualità di vita di ognuno di noi. Con l'affermarsi di tecnologie sempre più diversificate e sempre più innovative, nel campo industriale, nel campo delle telecomunicazioni, nel campo dell'energia elettrica e delle tecnologie produttive nonché dei processi di gestione energetica in genere, si verifica una variazione artificiale continua ed evolutiva dell'equilibrio ambientale in cui vive l'uomo.
Il D.M.381/98 e la Legge Quadro n.36 del 22 febbraio 2001, hanno introdotto l'obbligo del controllo dell'esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Tale normativa detta i principi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici (richiamando esplicitamente il D.Lgs.626/94) e della popolazione dai campi elettromagnetici generati da sistemi, apparecchiature, macchine, impianti e strumenti con frequenza compresa tra 0Hz e 300GHz.
Inoltre, impone a tutti i fabbricanti di apparecchi e dispositivi di uso domestico, individuale o lavorativo generanti campi elettromagnetici di qualsiasi livello o intensità, di apporre delle etichette e/o schede tecniche con tutte le informazioni relative ai livelli di esposizione prodotti all'apparecchio e la relativa distanza di utilizzo consigliata.
Vibrazioni: sono movimenti oscillatori di un corpo aventi carattere ripetitivo nel tempo. Possono trasmettersi all'uomo in varie circostanze quali la guida di mezzi di trasporto, l'utilizzo di macchine industriali, l'impiego di alcuni utensili ad elettricità o ad aria compressa (martelli pneumatici, frese, trapani, etc). Il potenziale lesivo è correlato quasi esclusivamente alla frequenza ed all'accelerazione anche se altri elementi caratterizzanti le vibrazioni sono la lunghezza d'onda, l'ampiezza, la velocità. L'esposizione a vibrazioni può produrre effetti patologici su tutto il corpo o solo su alcune sue parti. Nel primo caso (per vibrazioni a bassa frequenza: es. lavori su mezzi di trasporto), si posso avere vertigini, cefalea, artrosi, discopatie. Nel secondo caso (es. impiego di martelli pneumatici), gli effetti sono localizzati generalmente agli arti con disturbi vascolari alle estremità e sintomatologia dolorosa ai polsi, gomiti ed alle spalle.
Rumore: Il Decreto Legislativo 277/91 ha regolamentato, tra l'altro, il rischio correlato al rumore presente durante le fasi lavorative, prescrivendo al datore di lavoro l'obbligo di effettuare la valutazione del rumore, allo scopo di determinare i livelli di esposizione di ciascun lavoratore, con eventuale riferimento alla mappa acustica dell'azienda. Qualora dalla valutazione del rischio emerga la presenza di livelli di esposizione personale superiori a determinate soglie è necessario adottare idonee misure di prevenzione e protezione, nonché attuare attività di formazione ed informazione del personale.
Come noto i livelli di esposizione permettono di suddividere i lavoratori in quattro fasce aventi diritti e doveri diversi:
Esposizione giornaliera inferiore ad 80 Leq dB(A):
- il datore di lavoro ha l'obbligo della misurazione della rumorosità durante il lavoro e in caso di realizzazione di nuovi impianti o ampliamenti e modifiche di quelli preesistenti;
Esposizione giornaliera compresa tra 80 ed 85 Leq dB(A):
- il datore di lavoro ha l'obbligo di misurare i livelli di esposizione al rumore;
- il datore di lavoro ha l'obbligo di informare sui rischi, sulle misure adottate, sulle misure di protezione cui i lavoratori devono attenersi, sui dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare, sui risultati della valutazione del rischio, sul significato del controllo sanitario;
- il datore di lavoro ha l'obbligo di estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne fanno richiesta ed il medico competente ne confermi l'opportunità;
Esposizione giornaliera compresa tra 85 ed 90 Leq dB(A):
- il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori i DPI dell'udito adatti al singolo individuo ed alle sue condizioni di lavoro;
- il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere affinché i lavoratori ricevano un'adeguata formazione sull'uso corretto dei DPI e sull'uso di utensili, macchine e apparecchiature;
- il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre il lavoratori a controllo sanitario ( visita medica preventiva e visite con periodicità non superiore a due anni o annuale nel caso l'esposizione quotidiana personale sia superiore a 90 dB(A));
Esposizione giornaliera superiore a 90 Leq dB(A):
- il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'organo di controllo (ASL), entro 30gg dall'accertamento del supermercato, la misure tecniche ed organizzative applicate o che si intendono applicare;
- il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre ed esigere l'uso da parte dei lavoratori dei DPI;
- il datore di lavoro ha l'obbligo di perimetrare, di sottoporre ad accesso limitato e munire di segnaletica adeguata i luoghi in cui vengono superati i 90dB(A);
- il datore di lavoro ha l'obbligo di istruire ed aggiornare il registro nominativo degli esposti, di cui copia deve essere consegnata all'ISPESL ed all'ASL competente per territorio;
- il datore di lavoro ha l'obbligo comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria.
La valutazione del rischio da rumore prescritta con il D.Lgs.277/91 deve essere effettuata "non prima dei 90 giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività e non oltre i 180 giorni dalla data medesima". E' previsto inoltre che la valutazione debba essere "effettuata ad appositi intervalli da personale competente" e che venga "comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento delle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto".
La sola mancata valutazione e/o rifacimento periodico delle rilevazioni fonometriche contemplate dall'art.40 (almeno ogni tre anni se non interviene nessun mutamento, secondo le più recenti indicazioni introdotte con il D.Lgs.66/2000) comporta una sanzione da quindici a cinquanta milioni di lire per i datori di lavoro e per i dirigenti, da uno a tre milioni per i preposti.
Fonte: as-consulting.it